STATUTO del Gruppo Micologico e Naturalistico "R. Franchi"

(approvato all’unanimità dall’assemblea del 3/10/98)

Titolo 1 - Costituzione e finalità

Art. 1 - Costituzione - denominazione - durata

1) Gruppo Micologico "R. Franchi", fondato in Reggio E. il 20/12/75 col nome di Gruppo Micologico Bresadola - Trento Sezione "R. Franchi" di R.E., associa i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
A partire dall’approvazione del presente Statuto assumerà la denominazione di Associazione Micologica "Bresadola" -Gruppo Micologico e Naturalistico "R. Franchi".
Il Gruppo è parte integrante dell’Associazione Micologica "Bresadola" A.M.B. e forma con gli altri gruppi di detta Associazione un unico sodalizio, pertanto ne accetta lo Statuto ed impegna i propri soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.
Il Gruppo ha autonomia organizzativa e libera potestà d’iniziativa.
La Sede legale del Gruppo è in Reggio E.

2) La durata del sodalizio è illimitata.

Art. 2 - Scopo e attività

  1. Il Gruppo non ha fini di lucro ed è costituito esclusivamente per fini di solidarietà. Eventuali rendite e utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.
  2. Il Gruppo in particolare s’impegna:

  1. a diffondere la conoscenza dei funghi e dei loro habitat nella provincia di Reggio E.;
  2. ad assumere iniziative varie per la difesa e la salvaguardia dell’ambiente;
  3. a promuovere iniziative sullo studio del patrimonio botanico della provincia di Reggio;
  4. ad uscire sul territorio per la raccolta e lo studio dei funghi e a censire tutte le specie fungine della provincia di Reggio E.;
  5. a stabilire e mantenere contatti con gli altri gruppi naturalistici e con gli organi scientifici e culturali del territorio.

Per raggiungere tali fini potrà, in particolare, promuovere:

  1. corsi, Mostre ed altre iniziative culturali;
  2. giornate di studio, convegni, seminari regionali, nazionali ed internazionali;
  3. iniziative editoriali.

Art. 3 - Risorse economiche

  1. Il Gruppo può trarre risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    a) contributi degli aderenti e di terzi privati;
    b) contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
    c) donazioni e lasciti testamentari;
    d) entrate patrimoniali;
    e) entrate derivanti da convenzioni o da cessione beni o servizi agli associati o ai terzi;
    f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
  2. L’eventuale fondo comune costituito con le riserve di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita del Gruppo, né all’atto del suo eventuale scioglimento.
  3. Il Gruppo ha autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

Titolo 2 - I Soci

Art. 4 - Iscrizioni

L’iscrizione è aperta a tutti; il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 5 - Categorie di soci

I soci del gruppo possono essere:

  1. Soci ordinari
  2. Soci sostenitori

Gli appartenenti a tali distinte categorie hanno propriamente la qualità e la pienezza di status di associati e, qualora già non lo siano, vengono automaticamente associati A.M.B..

L’ordinamento dell’associazione è ispirato al principio di eguaglianza: gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno diritto di accesso agli atti dell’associazione.

A norma dell’Art. 2 legge 11 agosto 1991 n. 266, le prestazioni degli associati sono libere, spontanee e gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo neppure dal beneficiario. All’associato l’Associazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Art. 6 - Figure particolari

La qualifica di socio sostenitore - conferita dal Consiglio - consegue ad un apporto particolarmente qualificato nel servizio o nel sostegno anche finanziario dell’associazione ed ha una valenza esclusivamente etica.

E’ prevista anche la figura dei soci familiari.

I soci familiari non hanno propriamente la qualità di associati e quindi i diritti inerenti a tale status. Essi possono partecipare alla vita ed all’attività dell’associazione.

Sono poi definiti soci onorari persone o enti esterni all’associazione che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’ente: la relativa qualifica è conferita dall’Assemblea su proposta del Consiglio.

I soci onorari non hanno la qualità d’associati.

Art. 7 - Quota sociale

La quota sociale viene proposta ogni anno dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

  1. per decadenza
  2. per recesso
  3. per esclusione

La decadenza consegue automaticamente al mancato pagamento dell’annuale quota associativa entro il termine stabilito dall’Assemblea.

E’ dato libero recesso.

L’esclusione può avvenire solo per gravi motivi su delibera del Consiglio direttivo del Gruppo o del Direttivo Nazionale A.M.B.; in entrambi i casi è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri A.M.B, impregiudicata l’adizione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento per l’esclusione è ispirato al principio del contraddittorio. La decisione deve essere motivata.

Il socio che abbia receduto, sia stato dichiarato decaduto, sia stato escluso - o abbia cessato comunque l’appartenenza all’Associazione - non può ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati, né chiedere il rimborso della quota sociale, né ha alcun diritto sul patrimonio.

 

Titolo 3 - Organi sociali

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi sociali del Gruppo:

  1. l’Assemblea generale dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. il Collegio dei Probiviri A.M.B.

Ai sensi dell’Art. 3, punto 3 Legge 11 Agosto 1991 n. 266, le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 10 - Assemblea generale dei soci

L’assemblea è l’organo sovrano del Gruppo.

  1. L’Assemblea generale è composta dai soci previsti all’art. 5 lettere a) e b) e può essere ordinaria e straordinaria.
  2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del Gruppo:
    a) approva ogni anno il bilancio consuntivo;
    b) delibera le modalità di votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei delegati all’Assemblea Nazionale A.M.B.;
    c) delibera tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qual volta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
  4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Gruppo.
  5. L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal presidente, in sua assenza si applicano le norme previste dal successivo art.12.
  6. La convocazione avviene mediante avviso personale da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, l’avviso deve contenere in modo analitico l’ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti.
    In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
    Per l’elezione delle cariche sociali s’intendono eletti gli aventi diritto che abbiano riportato il maggior numero dei voti.
    Per le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli iscritti.
    È dato il voto per rappresentanza.
    Chi interviene non può essere portatore di più di due deleghe.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo

  1. Il numero dei membri eletti componenti il Consiglio Direttivo è fissato dall’Assemblea ordinaria convocata l’anno
    precedente il rinnovo cariche. Tale numero non potrà essere inferiore a 11.
    Sono membri di diritto, con voto consultivo, i membri del Comitato Scientifico Nazionale A.M.B. ed i delegati all’Assemblea Nazionale A.M.B.. Alle sedute del Consiglio Direttivo sono altresì invitati i delegati all’Assemblea del C.A.M.E.R., i revisori dei conti ed altri associati in veste di esperti o consulenti.
  2. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
    a) elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente, l’Ufficio di Presidenza, il Segretario, il Tesoriere;
    b) distribuisce, su proposta del Presidente, gli incarichi al proprio interno e/o a soci esperti.
    c) nomina i delegati all’Assemblea del C.A.M.E.R., i membri del Comitato Scientifico A.M.B., il Comitato di
    redazione che curerà le pubblicazioni del Gruppo.
    d) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
    e) provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non spettino all’Assemblea.
    f) predispone i bilanci.
    牧) svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto.
    h) convoca l’Assemblea generale.
    i) predispone le liste elettorali ed indice le votazioni per il rinnovo cariche secondo le modalità fissate dall’Assemblea.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all’anno, le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contente l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’orario della seduta.
  4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni, salvo proroga deliberata da i 2/3 dell’Assemblea. La proroga è ammessa una sola volta e non potrà essere superiore ad un anno.
  5. Se per dimissioni, decadenza od altre cause di forza maggiore debba essere sostituito un membro del Consiglio Direttivo, subentra il candidato che, dalla graduatoria dei votati, risulti il primo dei non eletti. Il subentrante resta in carica fino alla normale scadenza dell’organo.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; presiede l’Assemblea generale, il direttivo e l’Ufficio di Presidenza; fissa l’o.d.g. del Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice-presidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro suo delegato; in mancanza di delega del presidente può assumere la presidenza il membro del direttivo presente che ha riportato più preferenze alle votazioni.

Il presidente può assumere iniziative che dovranno in seguito essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri elettivi che restano in carica 3 anni. Esso elegge nel suo interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria del Gruppo; deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri

Il Gruppo Micologico e Naturalistico "R. Franchi" riconosce piena validità al colle牧io Nazionale dei Probiviri A.M.B., come previsto dall’art. 17 dello statuto A.M.B.

 

Art. 15 - L’Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, Vice-presidente, segretario, tesoriere e eventualmente da altri membri eletti dal Consiglio Direttivo.

L’Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

L’Ufficio di Presidenza può deliberare in caso di particolare urgenza. Tali delibere dovranno in seguito essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Segretario

Il Segretario è nominato in seno al Consiglio Direttivo, provvede alla compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, Ufficio di Presidenza, Assemblea generale. In caso di suo impedimento verrà sostituito da un vice segretario nominato di volta in volta dall’organo convocato.

Collabora col Tesoriere.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere attende alla gestione contabile, provvede alla riscossione delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il registro delle entrate e delle uscite, predispone la stesura dei bilanci, tiene aggiornato il libro soci, invia tempestivamente le quote sociali di adesione all’A.M.B..

I bilanci verranno presentati al Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo 4 - Provvedimenti disciplinari

Art. 18 - Provvedimenti disciplinari

Provvedimenti di censura, sospensione e radiazione di un socio, motivati da illecito contrarie alle direttive del presente Statuto potranno essere assunti dal Consiglio Direttivo solo dopo aver consentito allo stesso socio di formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla comunicazione. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri A.M.B., impregiudicata l’adizione dell’autorità giudiziaria.

Titolo 5 - Disposizioni finali

Art. 19 - Anno sociale

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L’associazione si riconosce l’obbligo di formazione del bilancio. La redazione del documento deve ispirarsi a criteri di semplicità, precisione, chiarezza.

Art. 20 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti, tuttavia è ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente su delega del Consiglio medesimo, per necessità di rappresentanza sostenute dai soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 21 - Patrimonio del Gruppo

Il patrimonio del Gruppo Micologico e Naturalistico "R. Franchi" è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati a fondo di riserva.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 22 - Modalità di elezione degli Organi sociali

Almeno un anno prima della scadenza degli Organi sociali elettivi l’Assemblea generale dovrà:

  1. fissare i modi e tempi dei rinnovi degli organi e dell’elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale A.M.B.;
  2. b) fornire al Consiglio direttivo le modalità e tempi per la raccolta delle candidature e della compilazione delle
  3. liste; dette modalità, dovranno fare salvi i seguenti criteri:

1°) li uscenti, salvo indisponibilità personale, dovranno comunque essere ripresentati e dovranno essere accettate

tutte le candidature segnalate, dopo avere raccolta l’accettazione del candidato.

2°) dovranno consentire la massima partecipazione al voto dei soci e tenendo conto dei soci residenti in altre

province e/o nazioni.

Art. 23 - Modifiche allo Statuto

  1. Le modifiche al presente statuto potranno essere presentate dal Consiglio Direttivo con delibera approvata da almeno i ¾ dei componenti oppure su richiesta sottoscritta da almeno ¼ dei soci.
  2. Sulle modifiche dello statuto delibera l’Assemblea straordinaria.

Art. 24 - Regolamento

La compilazione di un eventuale regolamento per l’attuazione del presente Statuto è demandato al Consiglio Direttivo che lo sottoporrà all’Assemblea generale.

Art. 25 - Scioglimento del Gruppo

  1. Lo scioglimento del Gruppo è deliberato solo da una Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con le modalità previste al punto 7) dell’art.10 del presente statuto.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì la devoluzione del patrimonio ad Enti od istituzioni che abbiano finalità compatibili con quelle del Gruppo e finalità esclusivamente solidaristica.

Art. 26 - Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore alla data dell’approvazione. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.