STATUTO del Gruppo Micologico e Naturalistico "R. Franchi"
(approvato all’unanimità dall’assemblea del 3/10/98)
Titolo 1 - Costituzione e finalità
Art. 1 - Costituzione - denominazione - durata
1) Gruppo Micologico "R. Franchi", fondato in Reggio E. il 20/12/75 col nome di Gruppo Micologico Bresadola - Trento Sezione "R. Franchi" di R.E., associa i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
A partire dall’approvazione del presente Statuto assumerà la denominazione di Associazione Micologica "Bresadola" -Gruppo Micologico e Naturalistico "R. Franchi".
Il Gruppo è parte integrante dell’Associazione Micologica "Bresadola" A.M.B. e forma con gli altri gruppi di detta Associazione un unico sodalizio, pertanto ne accetta lo Statuto ed impegna i propri soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.
Il Gruppo ha autonomia organizzativa e libera potestà d’iniziativa.
La Sede legale del Gruppo è in Reggio E.
2) La durata del sodalizio è illimitata.
Art. 2 - Scopo e attività
Per raggiungere tali fini potrà, in particolare, promuovere:
Art. 3 - Risorse economiche
Titolo 2 - I Soci
Art. 4 - Iscrizioni
L’iscrizione è aperta a tutti; il numero degli aderenti è illimitato.
Art. 5 - Categorie di soci
I soci del gruppo possono essere:
Gli appartenenti a tali distinte categorie hanno propriamente la qualità e la pienezza di status di associati e, qualora già non lo siano, vengono automaticamente associati A.M.B..
L’ordinamento dell’associazione è ispirato al principio di eguaglianza: gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e pari doveri.
Gli associati hanno diritto di accesso agli atti dell’associazione.
A norma dell’Art. 2 legge 11 agosto 1991 n. 266, le prestazioni degli associati sono libere, spontanee e gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo neppure dal beneficiario. All’associato l’Associazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Art. 6 - Figure particolari
La qualifica di socio sostenitore - conferita dal Consiglio - consegue ad un apporto particolarmente qualificato nel servizio o nel sostegno anche finanziario dell’associazione ed ha una valenza esclusivamente etica.
E’ prevista anche la figura dei soci familiari.
I soci familiari non hanno propriamente la qualità di associati e quindi i diritti inerenti a tale status. Essi possono partecipare alla vita ed all’attività dell’associazione.
Sono poi definiti soci onorari persone o enti esterni all’associazione che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’ente: la relativa qualifica è conferita dall’Assemblea su proposta del Consiglio.
I soci onorari non hanno la qualità d’associati.
Art. 7 - Quota sociale
La quota sociale viene proposta ogni anno dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:
La decadenza consegue automaticamente al mancato pagamento dell’annuale quota associativa entro il termine stabilito dall’Assemblea.
E’ dato libero recesso.
L’esclusione può avvenire solo per gravi motivi su delibera del Consiglio direttivo del Gruppo o del Direttivo Nazionale A.M.B.; in entrambi i casi è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri A.M.B, impregiudicata l’adizione dell’autorità giudiziaria.
Il procedimento per l’esclusione è ispirato al principio del contraddittorio. La decisione deve essere motivata.
Il socio che abbia receduto, sia stato dichiarato decaduto, sia stato escluso - o abbia cessato comunque l’appartenenza all’Associazione - non può ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati, né chiedere il rimborso della quota sociale, né ha alcun diritto sul patrimonio.
Titolo 3 - Organi sociali
Art. 9 - Organi sociali
Sono organi sociali del Gruppo:
Ai sensi dell’Art. 3, punto 3 Legge 11 Agosto 1991 n. 266, le cariche associative sono elettive e gratuite.
Art. 10 - Assemblea generale dei soci
L’assemblea è l’organo sovrano del Gruppo.
Art.11 - Il Consiglio Direttivo
Art.12 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; presiede l’Assemblea generale, il direttivo e l’Ufficio di Presidenza; fissa l’o.d.g. del Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza.
In caso di impedimento è sostituito dal Vice-presidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro suo delegato; in mancanza di delega del presidente può assumere la presidenza il membro del direttivo presente che ha riportato più preferenze alle votazioni.
Il presidente può assumere iniziative che dovranno in seguito essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri elettivi che restano in carica 3 anni. Esso elegge nel suo interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria del Gruppo; deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione.
Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri
Il Gruppo Micologico e Naturalistico "R. Franchi" riconosce piena validità al colle牧io Nazionale dei Probiviri A.M.B., come previsto dall’art. 17 dello statuto A.M.B.
Art. 15 - L’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, Vice-presidente, segretario, tesoriere e eventualmente da altri membri eletti dal Consiglio Direttivo.
L’Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
L’Ufficio di Presidenza può deliberare in caso di particolare urgenza. Tali delibere dovranno in seguito essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Il Segretario
Il Segretario è nominato in seno al Consiglio Direttivo, provvede alla compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, Ufficio di Presidenza, Assemblea generale. In caso di suo impedimento verrà sostituito da un vice segretario nominato di volta in volta dall’organo convocato.
Collabora col Tesoriere.
Art. 17 - Il Tesoriere
Il Tesoriere attende alla gestione contabile, provvede alla riscossione delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il registro delle entrate e delle uscite, predispone la stesura dei bilanci, tiene aggiornato il libro soci, invia tempestivamente le quote sociali di adesione all’A.M.B..
I bilanci verranno presentati al Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti.
Titolo 4 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Provvedimenti disciplinari
Provvedimenti di censura, sospensione e radiazione di un socio, motivati da illecito contrarie alle direttive del presente Statuto potranno essere assunti dal Consiglio Direttivo solo dopo aver consentito allo stesso socio di formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla comunicazione. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri A.M.B., impregiudicata l’adizione dell’autorità giudiziaria.
Titolo 5 - Disposizioni finali
Art. 19 - Anno sociale
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’associazione si riconosce l’obbligo di formazione del bilancio. La redazione del documento deve ispirarsi a criteri di semplicità, precisione, chiarezza.
Art. 20 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti, tuttavia è ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente su delega del Consiglio medesimo, per necessità di rappresentanza sostenute dai soci in attuazione dei programmi deliberati.
Art. 21 - Patrimonio del Gruppo
Il patrimonio del Gruppo Micologico e Naturalistico "R. Franchi" è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati a fondo di riserva.
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio.
Art. 22 - Modalità di elezione degli Organi sociali
Almeno un anno prima della scadenza degli Organi sociali elettivi l’Assemblea generale dovrà:
1°) li uscenti, salvo indisponibilità personale, dovranno comunque essere ripresentati e dovranno essere accettate
tutte le candidature segnalate, dopo avere raccolta l’accettazione del candidato.
2°) dovranno consentire la massima partecipazione al voto dei soci e tenendo conto dei soci residenti in altre
province e/o nazioni.
Art. 23 - Modifiche allo Statuto
Art. 24 - Regolamento
La compilazione di un eventuale regolamento per l’attuazione del presente Statuto è demandato al Consiglio Direttivo che lo sottoporrà all’Assemblea generale.
Art. 25 - Scioglimento del Gruppo
Art. 26 - Norme transitorie
Il presente Statuto entra in vigore alla data dell’approvazione. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.