GAZZETTA UFFICIALE N. 071 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 26 03 1998

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1998, n. 59.
  Disciplina della qualifica dirigenziale  dei capi di istituto delle
istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste la risoluzione  doc. XXIV, n. 6  della commissione Istruzione
del Senato della Repubblica e le  risoluzioni n. 7-00433 e n. 7-00437
della  commissione Cultura,  scienza  e istruzione  della Camera  dei
deputati, approvate il 26 febbraio 1998;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
  Sulla proposta del Ministro  della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
 
                              E m a n a
 
il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
 
  1. Dopo l'articolo  25 del decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.
29,  e  successive  modificazioni  e integrazioni,  sono  inseriti  i
seguenti articoli:
  "Art.  25-bis  (Dirigenti  delle  istituzioni  scolastiche).  -  1.
Nell'ambito dell'amministrazione  scolastica periferica  e' istituita
la  qualifica  dirigenziale per  i  capi  di istituto  preposti  alle
istituzioni scolastiche  ed educative alle quali  e' stata attribuita
personalita' giuridica  ed autonomia  a norma dell'articolo  21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in
ruoli   di   dimensione   regionale  e   rispondono,   agli   effetti
dell'articolo 20,  in ordine ai  risultati, che sono  valutati tenuto
conto della specificita' delle funzioni  e sulla base delle verifiche
effettuate   da   un   nucleo   di   valutazione   istituito   presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto  da un dirigente e
composto  da  esperti   anche  non  appartenenti  all'amministrazione
stessa.
  2.   Il  dirigente   scolastico  assicura   la  gestione   unitaria
dell'istituzione,  ne ha  la legale  rappresentanza, e'  responsabile
della  gestione  delle  risorse   finanziarie  e  strumentali  e  dei
risultati del  servizio. Nel  rispetto delle competenze  degli organi
collegiali  scolastici,  spettano  al dirigente  scolastico  autonomi
poteri  di  direzione, di  coordinamento  e  di valorizzazione  delle
risorse  umane.  In  particolare il  dirigente  scolastico  organizza
l'attivita' scolastica  secondo criteri di efficienza  e di efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
  3. Nell'esercizio delle  competenze di cui al comma  2 il dirigente
scolastico  promuove gli  interventi per  assicurare la  qualita' dei
processi  formativi  e  la collaborazione  delle  risorse  culturali,
professionali, sociali ed economiche  del territorio, per l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e  innovazione  metodologica  e   didattica,  per  l'esercizio  della
liberta' di  scelta educativa delle  famiglie e per  l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
  4.   Nell'ambito  delle   funzioni   attribuite  alle   istituzioni
scolastiche,  spetta al  dirigente  l'adozione  dei provvedimenti  di
gestione delle risorse e del personale.
  5.  Nello  svolgimento  delle   proprie  funzioni  organizzative  e
amministrative  il  dirigente  puo'   avvalersi  di  docenti  da  lui
individuati, ai  quali possono essere delegati  specifici compiti, ed
e' coadiuvato  dal responsabile amministrativo, che  sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai  servizi amministrativi ed ai servizi
generali   dell'istituzione  scolastica,   coordinando  il   relativo
personale.
  6. Il dirigente  presenta periodicamente al consiglio  di circolo o
al  consiglio di  istituto motivata  relazione sulla  direzione e  il
coordinamento     dell'attivita'    formativa,     organizzativa    e
amministrativa al fine  di garantire la piu' ampia  informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
  Art.  25-ter  (Inquadramento  nei  ruoli  regionali  dei  dirigenti
scolastici dei capi d'istituto in servizio).  - 1. I capi di istituto
con rapporto di lavoro a  tempo indeterminato, ivi compresi i rettori
e  i  vicerettori  dei  convitti  nazionali,  le  direttrici  e  vice
direttrici  degli educandati,  assumono  la  qualifica di  dirigente,
previa  frequenza di  appositi  corsi di  formazione, all'atto  della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalita' giuridica a norma dell'articolo  21 della legge 15 marzo
1997,  n. 59,  salvaguardando, per  quanto possibile,  la titolarita'
della sede di servizio.
  2.  Il Ministro  della  pubblica istruzione,  con proprio  decreto,
definisce gli  obiettivi, i contenuti  e la durata  della formazione;
determina le modalita' di  partecipazione ai diversi moduli formativi
e delle connesse  verifiche; definisce i criteri di  valutazione e di
certificazione della qualita' di  ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento ad universita', agenzie  specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
  3.  La direzione  dei conservatori  di musica,  delle accademie  di
belle arti,  degli istituti superiori  per le industrie  artistiche e
delle  accademie  nazionali  di  arte   drammatica  e  di  danza,  e'
equiparata  alla  dirigenza  dei  capi d'istituto.  Con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione  sono disciplinate le modalita' di
designazione  e di  conferimento e  la durata  dell'incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
  4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai
vicerettori  dei  convitti  nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli
educandati sono  soppressi i  corrispondenti posti.  Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
  5.  I  capi  d'istituto  che rivestano  l'incarico  di  Ministro  o
Sottosegretario  di Stato,  ovvero siano  in aspettativa  per mandato
parlamentare  o   amministrativo  o   siano  in   esonero  sindacale,
distaccati,  comandati, utilizzati  o collocati  fuori ruolo  possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito  della formazione prevista dal  presente articolo,
ovvero della formazione  di cui all'articolo 28 -bis.  In tale ultimo
caso   l'inquadramento  decorre   ai  fini   giuridici  dalla   prima
applicazione  degli  inquadramenti di  cui  al  comma  1 ed  ai  fini
economici dalla  data di  assegnazione ad una  istituzione scolastica
autonoma.".
  2. Dopo l'articolo  28 del decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.
29,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  inserito  il
seguente articolo:
  "Art.  28-bis  (Reclutamento dei  dirigenti  scolastici).  - 1.  Il
reclutamento dei  dirigenti scolastici si realizza  mediante un corso
concorso selettivo  di formazione,  indetto con decreto  del Ministro
della  pubblica  istruzione, svolto  in  sede  regionale con  cadenza
periodica, comprensivo di moduli di  formazione comune e di moduli di
formazione specifica per la scuola  elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per gli  istituti educativi. Al corso concorso
e'  ammesso  il  personale  docente ed  educativo  delle  istituzioni
statali  che abbia  maturato, dopo  la nomina  in ruolo,  un servizio
effettivamente prestato di almeno sette  anni con possesso di laurea,
nei  rispettivi settori  formativi,  fatto salvo  quanto previsto  al
comma 4.
  2.  Il  numero  di  posti   messi  a  concorso  in  sede  regionale
rispettivamente  per la  scuola  elementare e  media,  per la  scuola
secondaria  superiore e  per  le istituzioni  educative e'  calcolato
sommando i  posti gia' vacanti e  disponibili per la nomina  in ruolo
alla data  della sua indizione,  residuati dopo gli  inquadramenti di
cui all'articolo 25-ter,  ovvero dopo la nomina di  tutti i vincitori
del precedente concorso,  e i posti che si libereranno  nel corso del
triennio successivo  per collocamento  a riposo  per limiti  di eta',
maggiorati  della  percentuale  media  triennale  di  cessazioni  dal
servizio per  altri motivi e  di un'ulteriore percentuale del  25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
  3. Il corso  concorso, si articola in una selezione  per titoli, in
un concorso di ammissione, in un  periodo di formazione e in un esame
finale. Al  concorso di  ammissione accedono  coloro che  superano la
selezione  per   titoli  disciplinata   dal  bando  di   concorso  e,
limitatamente   al   primo   corso   concorso,   coloro   che   hanno
effettivamente  ricoperto  per  almeno  un triennio  la  funzione  di
preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro
il limite del numero  dei posti messi a concorso a  norma del comma 2
rispettivamente  per la  scuola  elementare e  media,  per la  scuola
secondaria superiore  e per le istituzioni  educative, maggiorati del
dieci per cento.
  4.  Il periodo  di formazione,  di  durata non  inferiore a  quello
previsto dal decreto di cui  all'articolo 25 -ter, comma 2, comprende
periodi  di tirocinio  ed esperienze  presso enti  e istituzioni;  il
numero dei moduli  di formazione comune e specifica,  i contenuti, la
durata e  le modalita' di  svolgimento sono disciplinati  con decreto
del Ministro della pubblica istruzione,  d'intesa con il Ministro per
la  funzione pubblica,  che individua  anche i  soggetti abilitati  a
realizzare la formazione.  Con lo stesso decreto  sono disciplinati i
requisiti e  i limiti di  partecipazione al corso concorso  per posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
  5. In esito  all'esame finale sono dichiarati  vincitori coloro che
l'hanno superato, in numero non  superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente  per la  scuola  elementare e  media,  per la  scuola
secondaria superiore e per le  istituzioni educative. Nel primo corso
concorso bandito dopo l'avvio  delle procedure d'inquadramento di cui
all'articolo 25-ter  il 40 per  cento dei  posti messi a  concorso e'
riservato al  personale in  possesso dei  requisiti di  servizio come
preside incaricato indicati  al comma 3. I vincitori  sono assunti in
ruolo  nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e  disponibili,
nell'ordine delle  graduatorie definitive.  In caso di  rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'
disposta sulla  base dei  principi del presente  decreto legislativo,
tenuto conto  delle specifiche esperienze professionali.  I vincitori
in attesa di  nomina continuano a svolgere  l'attivita' docente. Essi
possono essere  temporaneamente utilizzati,  per la  sostituzione dei
dirigenti  assenti   per  almeno   tre  mesi.   Dall'anno  scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono
piu' conferiti incarichi di presidenza.
  6. Alla frequenza dei moduli  di formazione specifica sono ammessi,
nel  limite  del  contingente  stabilito in  sede  di  contrattazione
collettiva,  anche  i dirigenti  che  facciano  domanda di  mobilita'
professionale tra i diversi  settori. L'accoglimento della domanda e'
subordinato all'esito  positivo dell'esame finale relativo  ai moduli
frequentati.
  7.  Con  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  su
proposta  del Ministro  della  pubblica istruzione,  di concerto  col
Ministro  per la  funzione pubblica  sono definiti  i criteri  per la
composizione delle commissioni esaminatrici.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1998
 
                              SCALFARO
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Berlinguer, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
 
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
                                 ------------
 
                                    N O T E
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dellart.  10,  comma  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura  delle  disposioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al preambolo:
           - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
           "Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa  non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
           - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
           "Art.  87.  -  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
            Puo' inviare messaggi alle Camere.
           Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la  prima
          riunione.
           Autorizza  la  presentazione  alle  Camere  dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
           Promulga le leggi ed emana  i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
           Indice  il  referendum  popolare  nei  casi previsti dalla
          Costituzione.
           Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari  dello
          Stato.
           Accredita e riceve i  rappresentanti diplomatici, ratifica
          i   trattati   internazionali,   previa,   quando  occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
           Ha il comando delle Forze armate,  presiede  il  Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
            Puo' concedere grazia e commutare le pene.
            Conferisce le onorificenze della Repubblica".
           - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al  Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti locali, per la riforma della pubblica  amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa".
           - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
           "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi
          adottati  dal  Governo  ai   sensi   dell'art.   76   della
          Costituzione  sono  emanati dal Presidente della Repubblica
          con   la denominazione di  ''decreto  legislativo''  e  con
          l'indicazione,  nel  preambolo, della legge di delegazione,
          della deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e  degli
          altri adempimenti  del procedimento prescritti dalla  legge
          di delegazione.
           2.  L'emanazione  del  decreto  legislativo  deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
           3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita'
          di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
          Governo puo' eser citarla mediante piu' atti successivi per
          uno  o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
          finale stabilito dalla legge  di  delegazione,  il  Governo
          informa  periodicamente  le  Camere  sui  criteri che segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
           4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine   previsto   per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta giorni,   indicando specificamente   le  eventuali
          diposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il parere, ritrasmette, con le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
          Note all'art. 1:
           - Il testo dell'art. 21 della sopra citata legge 15  marzo
          1997, n.  59, e' il seguente:
           "Art.  21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e
          degli istituti  educativi  si  inserisce  nel  processo  di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero   sistema   formativo.   Ai   fini        della
          realizzazione      della  autonomia    delle    istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,    sono    progressivamente attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali  e    degli  istituti  d'arte  ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si  applicano  anche  agli  istituti    educativi,
          tenuto  conto  delle  loro  specificita' ordinamentali.
           2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con
          uno  o  piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di
          nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi
          contenuti  nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
          articolo. Sugli schemi di regolamento e'  acquisito,  anche
          contemporanea  mente  al  parere del Consiglio di Stato, il
          parere  delle  competenti Commissioni parlamentari. Decorsi
          sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
          i  regolamenti  possono  essere  comunque  emanati.  Con  i
          regolamenti   predetti   sono   dettate   disposizioni  per
          armonizzare le norme di cui all'art. 355  del  testo  unico
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          con quelle della presente legge.
           3. I requisiti dimensionali  ottimali  per  l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali   in     relazione  a  particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
           4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite
          alle istituzioni scolastiche di cui al comma  1  a  mano  a
          mano  che  raggiungono  i  requisiti dimensionali di cui al
          comma 3 attraverso  piani  di  dimensionamento  della  rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre 2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
           5.    La    dotazione    finanziaria  essenziale     delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione   finanziaria e'  attribuita senza  altro vincolo
          di destinazione che  quello dell'utilizzazione  prioritaria
          per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  istruzione,  di
          formazione e di orientamento proprie di ciascuna  tipologia
          e di ciascun indirizzo di scuola.
           6.   Sono   abrogate   le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi  compresi  gli  istituti  superiori  di      istruzione
          artistica,    delle fondazioni  o altre istituzioni  aventi
          finalita'  di educazione  o di  assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le do
          nazioni.
           7.  Le  istituzioni  scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le istituzioni scolastiche gia'  dotate di  personalita'  e
          autonomia,  previa realizzazione  anche per  queste  ultime
          delle operazioni   di dimensionamento di cui  al  comma  4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
           8.   L'autonomia   organizzativa   e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita',  della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e    al coordinamento  con  il  contesto territoriale. Essa
          si esplica  liberamente,  anche  mediante  superamento  dei
          vincoli   in   materia   di unita'  oraria  della  lezione,
          dell'unitarieta'  del  gruppo  classe  e  delle   modalita'
          di  organizzazione    e  impiego    dei  docenti,   secondo
          finalita'    di  ottimizzazione  delle     risorse   umane,
          finanziarie,  tecnologiche,  materiali  e  temporali, fermi
          restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a
          livello   nazionale,   la   distribuzione    dell'attivita'
          didattica  in  non  meno  di  cinque giorni settimanali, il
          rispetto dei complessivi obblighi annuali di  servizio  dei
          docenti  previsti  dai  contratti  collettivi  che  possono
          essere assolti invece  che  in  cinque  giorni  settimanali
          anche    sulla    base    di   un'apposita   programmazione
          plurisettimanale.
           9. L'autonomia didattica e' finalizzata  al  perseguimento
          degli   obiettivi   generali   del   sistema  nazionale  di
          istruzione, nel rispetto della  liberta'  di  insegnamento,
          della  liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie
          e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
          libera  e   programmata   di      metodologie,   strumenti,
          organizzazione  e  tempi  di  insegnamento, da adottare nel
          rispetto   della   possibile    pluralita'    di    opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta' progettuale,  compresa  l'eventuale    offerta  di
          insegnamenti  opzionali,    facoltativi  o aggiuntivi e nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
          71, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  sono  definiti
          criteri  per la determinazione degli organici funzionali di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
           10.    Nell'esercizio   dell'autonomia   orgazizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi    per  gli  adulti,  iniziative   di prevenzione
          dell'abbandono     e   della      dispersione   scolastica,
          iniziative   di   utilizzazione  delle  strutture  e  delle
          tecnologie anche in  orari  extrascolastici  e  a  fini  di
          raccordo   con   il   mondo   del   lavoro,  iniziative  di
          partecipazione   a   programmi   nazionali,   regionali   o
          comunitari   e,  nell'ambito  di  accordi  tra  le  regioni
          e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi  integrati  tra
          diversi   sistemi  formativi.  Le  istituzioni  scolastiche
          autonome hanno anche autonomia di ricerca,  sperimentazione
          e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia
          didattica  e  organi  zzativa.  Gli  istituti  regionali di
          ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento  educativi,  il
          Centro    europeo   dell'educazione,   la   Biblioteca   di
          documentazione  pedagogica  e  le  scuole  ed  istituti   a
          carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994,  n.  297,  sono  riformati  come enti finalizza ti al
          supporto  dell'autonomia  delle   istituzioni   scolastiche
          autonome.
           11.  Con  regolamento  adottato  ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle accademie di belle arti, agli istituti  superiori  per
          le  industrie  artistiche,  ai conservatori di musica, alle
          accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti resi necessari dalle   specificita' proprie  di
          tali istituzioni.
           12.  Le  universita'  e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggionamento,  di  ricerca  e  di orientamento scolastico e
          universitario.
           13. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.  Il Governo
          e' delegato ad   aggiornare e  coordinare,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche.
           14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono  emanate le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle   risorse      ivi   iscritte   e   per   la   scelta
          dell'affidamento  dei  servizi  di  tesoreria  o  di cassa,
          nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
          istituzioni scolastiche, anche in attuazione  dei  principi
          contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il
          comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
           15.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto
          legislativo  di  riforma  degli  organi  collegiali   della
          pubblica  istruzione  di livello nazionale e periferico che
          tenga conto  della  specificita'  del  settore  scolastico,
          valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse componenti e
          delle minoranze linguistiche  riconosciute,  norche'  delle
          specifiche  professionalita' e competenze, nel rispetto dei
          seguenti criteri:
           a) armonizzazione della composizione,  dell'organizzazione
          e  delle  funzioni  dei  nuovi  organi  con  le  competenze
          dell'amministrazione centrale e periferica come  ridefinita
          a  norma  degli  articoli  12 e 13 nonche' con quelle delle
          istituzioni scolastiche autonome;
           b) razionalizzazione degli organi a  norma  dell'art.  12,
          comma 1, lettera p);
           c)   eliminazione   delle   duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g);
           d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali
          a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
           e)  attuazione  delle  diposizioni  di cui all'art. 59 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,   nella  salvaguardia  del  principio  della
          liberta' di insegnamento.
           16.  Nel  rispetto  del  principio   della   liberta'   di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri:
           a)  l'affidamento,  nel  rispetto  delle  competenze degli
          organi collegiali scolastici,   di  autonomi    compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
           b)  il raccordo tra i  compiti previsti dalla lettera a) e
          l'organizzazione  e  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica    periferica,    come   ridefinite   ai   sensi
          dell'articolo 13, comma 1;
           c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato  al
          personale  docente  con adeguata anzianita' di servizio, in
          armonia con le modalita' previste  dall'articolo  28    del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
           d)  l'attribuzione  della  dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
           17. Il   rapporto di   lavoro dei  dirigenti    scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
           18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13
          la  riforma  degli   uffici periferici del Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando i compiti e le funzioni ammistrative attribuiti
          alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in materia di
          programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
           19. Il Ministro della pubblica  istruzione  presenta  ogni
          quattro  anni    al Parlamento,   a   decorrere dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie.
           20.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e di Bolzano disciplinano con  propria  legge  la
          materia  di  cui  al  presente  articolo nel rispetto e nei
          limiti  dei  propri  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione".
           - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n.  29  (Razionalizzazione dell'organizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2  della
          legge 23 ottobre 1992, n.421) e' il seguente:
           Art.   20   (Verifica   dei   risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali). - 1. I dirigenti  generali  ed  i  dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici  ai  quali  sono  preposti,  della realizzazione dei
          programmi e dei progetti loro affidati  in  relazione  agli
          obiettivi  dei  rendimenti  e  dei risultati della gestione
          finanziaria,  tecnica   ed   amministrativa,   incluse   le
          decisioni   organizzative  e  di  gestione  del  personale.
          All'inizio  di  ogni  anno,  i  dirigenti   presentano   al
          direttore  generale,  e  questi  al Ministro, una relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
           2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano,
          sono istituiti servizi di controllo interno,  o  nuclei  di
          valutazione,   con   il  compito  di  verificare,  mediante
          valutazioni comparative dei  costi  e  dei  rendimenti,  la
          realizzazione  degli  obiettivi,  la  corretta ed economica
          gestione delle risorse  pubbliche,  l'imparzialita'  ed  il
          buon  andamento  dell'azione  amministrativa.   I servizi o
          nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione
          degli organi di vertice, i  parametri  di  riferimento  del
          controllo.
           3.  Gli  uffici  di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione  politica.  Ad  essi  e'  attribuito, nell'ambito
          delle dotazioni organiche vigenti, un apposito  contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato   fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  altresi'  avvalersi  di
          consulenti  esterni,  esperti  in tecniche di valutazione e
          nel controllo di gestione.
           4. I nuclei di valutazione ove istituiti, sono composti da
          dirigenti  generali  e  da  esperti  anche   esterni   alle
          amministrazioni.    In casi di particolare complessita', il
          Presidente   del   Consiglio   puo'   stipulare,      anche
          cumulativamente   per   piu'   amministrazioni, convenzioni
          apposite con soggetti pubblici  o  privati  particolarmente
          qualificati.
           5.   I   servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi  e  possono  richiedere,  oralmente  o   per
          iscritto,  informazioni  agli  uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di  direzione.  Gli  uffici  di controllo
          interno delle amministrazioni  territoriali  e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
           6.  I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni
          e  i  comitati  metropolitani  di  cui  all'art.   18   del
          decreto-legge  24  novembre  1990,  n. 344, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,  n.  21,  e  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992, si avvalgono, degli uffici di controllo interno delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
           7.  All'istituzione  degli  uffici  di  cui  al comma 2 si
          provvede con regolamenti delle singole  amministrazioni  da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla   base   di  apposite  convenzioni,  di  uffici  gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
           8. Per la Presidenza del  Consiglio dei Ministri e per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato di polizia e  di  giustizia,
          le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione
          del  procedimento  di  verifica dei risultati, da parte del
          Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
          con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi
          entro  sei  mesi,  ai  sensi  dell'art. 17, legge 23 agosto
          1988, n. 400.
           9. L'inosservanza delle direttive e i  risultati  negativi
          della  gestione    finanziaria  tecnica    e amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione   per  la  durata  massima  di  un  anno,  con
          conseguente perdita del  trattamento  economico  accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento  e'  adottato  dal  Ministro ove si tratti di
          dirigenti e dal Consiglio dei Ministri  ove  si  tratti  di
          dirigenti   generali.     Nelle  altre     amministrazioni,
          provvedono  gli organi amministrativi   di  vertice.    Per
          effetto    del  collocamento    a  disposizione non si puo'
          procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso
          di  responsabilita'  particolarmente grave o reiterata, nei
          confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo'  essere
          disposto  -  in  contraddittorio - il collocamento a riposo
          per ragioni di servizio, anche se  non  sia  mai  stato  in
          precedenza  disposto  il  collocamento  a disposizione; nei
          confronti dei dirigenti si applicano  le  disposizioni  del
          codice civile.
           10.    Restano ferme  le disposizioni  vigenti in  materia
          di responsabilita' penale, civile amministrativocontabile e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
           11.  Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  forze  di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate".
           -  Il  testo  dell'art.  28  del  sopra   citato   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
           "Art.  28  (Accesso  alla  qualifica  di  dirigente). - 1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,   comprese   le
          istituzioni   universitarie,  e  negli  enti  pubblici  non
          economici, ad eccezione  del  personale  con  qualifica  di
          ricercatore  e  di tecnologo delle istituzioni e degli enti
          di ricerca e  sperimentazione,  avviene  per  concorso  per
          esami  indetto  dalle  singole  amministrazioni, ovvero per
          corsoconcorso selettivo di formazione,  presso  la   scuola
          superiore   della  pubblica amministrazione. L'accesso alle
          qualifiche   dirigenziali   relative   a   professionalita'
          tecniche  avviene esclusivamente tramite concorso per esami
          indetto dalle singole amministrazioni.
           2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere  ammessi   i
          dipendenti  di  ruolo delle amministrazioni di cui al comma
          1,  provenienti  dall'ex  carriera  direttiva,  ovvero   in
          possesso,  a  seguito di concorso per esami o per titoli ed
          esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano
          compiuto almeno cinque anni  di  servizio  effettivo  nella
          qualifica.  In ambedue i casi e' necessario il possesso del
          diploma di laurea. Possono essere altresi' ammessi soggetti
          in possesso  della  qualifica  di  dirigente  in  strutture
          pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo
          di studio.
           3. Al corsoconcorso selettivo di formazione possono essere
          ammessi,   in   numero     maggiorato,  rispetto  ai  posti
          disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il  25  e
          il  50%,  candidati  in possesso del diploma di laurea e di
          eta' non superiore a trentacinque anni .  Per i  dipendenti
          di  ruolo  di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a
          quarantacinque anni.
           4. Il corso ha  la  durata  massima  di  due  anni  ed  e'
          seguito,  previo superamento  di esameconcorso  intermedio,
          da   un semestre   di applicazione  presso  amministrazioni
          pubbliche  o  private, nonche' presso le amministrazioni di
          destinazione.  Al  periodo  di  applicazione  sono  ammessi
          candidati  in  numero  pari  ai  posti messi a concorso. Al
          termine,  i  candidati  sono sottoposti ad un esameconcorso
          finale (42/a).
           5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di  applicazione
          e'  corrisposta  una  borsa di studio a carico della Scuola
          superiore della pubblica amministrazione.  Gli oneri per le
          borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai  corsi  per
          l'accesso   alla   dirigenza   delle  ammministrazioni  non
          statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.
           6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso:
           a)    le  percentuali,    sul  complesso    dei posti   di
          dirigente disponibili, riservate al concorso per  esami  e,
          in   misura   non   inferiore   al  trenta  per  cento,  al
          corsoconcorso;
           b) la percentuale di posti da riservare  al  personale  di
          ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;
           c)  i  criteri  per  la  composizione  e  la  nomina delle
          commissioni esaminatrici;
             d) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
           e) il numero e l'ammontare delle borse  di  studio  per  i
          partecipanti  al corsoconcorso e le relative. m odalita' di
          rimborso di cui al comma 5.
           7.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1  comunicano
          annualmente  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica il  numero  dei  posti
          disponibili     riservati     alla    selezione    mediante
          corsoconcorso.
           8. Restano ferme le vigenti  disposizioni  in  materia  di
          accesso   alle   qualifiche   dirigenziali  delle  carriere
          diplomatica e prefettizia, delle Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e dei vigili del fuoco.
           9.  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto  e,
          comunque, non oltre tre anni dalla data della  sua  entrata
          in  vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente
          conferibili mediante il concorso per esami di cui al  comma
          2  e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio
          professionali e di cultura  integrato  da  colloquio.    Al
          concorso  so  no  ammessi  a  partecipare  i  dipendenti in
          possesso di diploma di laurea provenienti dalla ex carriera
          direttiva della  stessa  amministrazione  od  ente,  ovvero
          assunti   tramite   concorso  per  esami     in  qualifiche
          corrispondenti, e  che abbiano   maturato un'anzianita'  di
          nove  anni  di effettivo servizio nella predetta carriera o
          qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri
          per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la
          valutazione  dei   titoli,   prevedendo   una   valutazione
          preferenziale  dei  titoli  di  servizio  del personale che
          appartenga alle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui  agli
          articoli  60  e 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e 15,
          legge 9 marzo  1989  n.  88.  Per  lo  stesso  periodo,  al
          personale  del  Ministero  dell'interno  non  compreso  tra
          quello indicato nel comma 4 dell'articolo  2,  continua  ad
          applicarsi l'articolo 1 - bis del decreto-legge 19 dicembre
          1984,  n.  858  (45),  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 febbraio 1985, n. 19".