GAZZETTA UFFICIALE N. 071 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 26 03 1998
DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1998, n. 59.
Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle
istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste la risoluzione doc. XXIV, n. 6 della commissione Istruzione
del Senato della Repubblica e le risoluzioni n. 7-00433 e n. 7-00437
della commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei
deputati, approvate il 26 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i
seguenti articoli:
"Art. 25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). - 1.
Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita
la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita
personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in
ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti
dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto
conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e
composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione
stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o
al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
Art. 25-ter (Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti
scolastici dei capi d'istituto in servizio). - 1. I capi di istituto
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori
e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice
direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente,
previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarita'
della sede di servizio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;
stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e'
equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai
vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 28 -bis. In tale ultimo
caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima
applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica
autonoma.".
2. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il
seguente articolo:
"Art. 28-bis (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il
reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso
concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza
periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di
formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso
e' ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni
statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea,
nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al
comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato
sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di
cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori
del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta',
maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e,
limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno
effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di
preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro
il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del
dieci per cento.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all'articolo 25 -ter, comma 2, comprende
periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la
durata e le modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per
la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'articolo 25-ter il 40 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in
ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'
disposta sulla base dei principi del presente decreto legislativo,
tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori
in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi
possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei
dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono
piu' conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi,
nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione
collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilita'
professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e'
subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli
frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col
Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
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N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dellart. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa".
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi
adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di ''decreto legislativo'' e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge
di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita'
di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
Governo puo' eser citarla mediante piu' atti successivi per
uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
diposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21 della sopra citata legge 15 marzo
1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e
degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi,
tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi
contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche
contemporanea mente al parere del Consiglio di Stato, il
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i
regolamenti predetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite
alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a
mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al
comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo
di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria
per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia
e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le do
nazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa
si esplica liberamente, anche mediante superamento dei
vincoli in materia di unita' oraria della lezione,
dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita'
di organizzazione e impiego dei docenti, secondo
finalita' di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a
livello nazionale, la distribuzione dell'attivita'
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il
rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento
degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie
e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel
rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia orgazizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di
raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni
e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra
diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche
autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione
e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia
didattica e organi zzativa. Gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il
Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a
carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono riformati come enti finalizza ti al
supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per
le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggionamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,
nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il
comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto
legislativo di riforma degli organi collegiali della
pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che
tenga conto della specificita' del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e
delle minoranze linguistiche riconosciute, norche' delle
specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione
e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita
a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle
istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali
a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle diposizioni di cui all'art. 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della
liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi
dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in
armonia con le modalita' previste dall'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni ammistrative attribuiti
alle regioni ed agli enti locali anche in materia di
programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione".
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n.421) e' il seguente:
Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita'
dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti
sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli
obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le
decisioni organizzative e di gestione del personale.
All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al
direttore generale, e questi al Ministro, una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano,
sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di
valutazione, con il compito di verificare, mediante
valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la
realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il
buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o
nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione
degli organi di vertice, i parametri di riferimento del
controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di
direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito
delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia'
collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le
amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di
consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e
nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione ove istituiti, sono composti da
dirigenti generali e da esperti anche esterni alle
amministrazioni. In casi di particolare complessita', il
Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche
cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni
apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente
qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono richiedere, oralmente o per
iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono
trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli
organi generali di direzione. Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche
riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni
e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
1992, si avvalgono, degli uffici di controllo interno delle
amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si
provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da
emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia'
istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato di polizia e di giustizia,
le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal
Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione
del procedimento di verifica dei risultati, da parte del
Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e
con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi
entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto
1988, n. 400.
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
della gestione finanziaria tecnica e amministrativa
comportano, in contraddittorio, il collocamento a
disposizione per la durata massima di un anno, con
conseguente perdita del trattamento economico accessorio
connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di
dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di
dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni,
provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per
effetto del collocamento a disposizione non si puo'
procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso
di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei
confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere
disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo
per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in
precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei
confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del
codice civile.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia
di responsabilita' penale, civile amministrativocontabile e
disciplinare previste per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate".
- Il testo dell'art. 28 del sopra citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le
istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non
economici, ad eccezione del personale con qualifica di
ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per
esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per
corsoconcorso selettivo di formazione, presso la scuola
superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle
qualifiche dirigenziali relative a professionalita'
tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma
1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in
possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed
esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella
qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del
diploma di laurea. Possono essere altresi' ammessi soggetti
in possesso della qualifica di dirigente in strutture
pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo
di studio.
3. Al corsoconcorso selettivo di formazione possono essere
ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti
disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e
il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di
eta' non superiore a trentacinque anni . Per i dipendenti
di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a
quarantacinque anni.
4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e'
seguito, previo superamento di esameconcorso intermedio,
da un semestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private, nonche' presso le amministrazioni di
destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi
candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al
termine, i candidati sono sottoposti ad un esameconcorso
finale (42/a).
5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione
e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le
borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per
l'accesso alla dirigenza delle ammministrazioni non
statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al trenta per cento, al
corsoconcorso;
b) la percentuale di posti da riservare al personale di
ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corsoconcorso e le relative. m odalita' di
rimborso di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano
annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti
disponibili riservati alla selezione mediante
corsoconcorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e dei vigili del fuoco.
9. Nella prima applicazione del presente decreto e,
comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata
in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente
conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma
2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio
professionali e di cultura integrato da colloquio. Al
concorso so no ammessi a partecipare i dipendenti in
possesso di diploma di laurea provenienti dalla ex carriera
direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero
assunti tramite concorso per esami in qualifiche
corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianita' di
nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o
qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri
per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la
valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione
preferenziale dei titoli di servizio del personale che
appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli
articoli 60 e 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e 15,
legge 9 marzo 1989 n. 88. Per lo stesso periodo, al
personale del Ministero dell'interno non compreso tra
quello indicato nel comma 4 dell'articolo 2, continua ad
applicarsi l'articolo 1 - bis del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 858 (45), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 19".