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Consiglio d'Istituto
Principali compiti e funzioni.
Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali
e determina le forme di autofinanziamento della scuola.
Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce
come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo
e didattico.
Spetta al consiglio l'adozione del Regolamento
interno di Istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione
di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in
merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative
assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli
di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione
della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti
e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole
scuole. In particolare adotta il Piano
dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi
alla formazione delle
classi, all'assegnazione dei singoli docenti,
e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.
Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo
dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle
attrezzature e degli edifici scolastici.
Composizione del Consiglio
d'Istituto.
Nelle scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni (come la "Da Vinci-Einstein")
è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del
personale docente,
2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico-ausiliario,
8 rappresentanti dei genitori degli alunni,
il dirigente scolastico.
Il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto
tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
I membri del consiglio di istituto rimangono in carica per tre anni
scolastici.
Giunta esecutiva
Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva.
La Giunta prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando
il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione
delle relative delibere.
Entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto
il programma delle attività finanziarie della istituzione
scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di
regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro
il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono
illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse
in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta
formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli
del precedente esercizio finanziario.
Composizione della Giunta
esecutiva.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario, due genitori.
Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede,
e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche
funzioni di segretario della giunta stessa.
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