PROTOCOLLO D'INTESA
FRA
LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
8
OTTOBRE 2003
Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale
di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti
legislativi di cui
alla legge 28 marzo 2003, n.53
PROTOCOLLO
D'INTESA
FRA
LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR.)
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)
VISTO
l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, nel quale
si conviene di realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, nelle more
dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.
53, una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale,
della quale si stabiliscono le caratteristiche comuni;
CONSIDERATO
che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche
intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le
modalità, anche differenziate, con le quali sul territorio regionale
sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere
e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione
delle.risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
VALUTATO
di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Emilia - Romagna,
il MIUR e il MLPS con riferimento alla normativa vigente a livello nazionale
e regionale in materia,.
SI STIPULA
Articolo
1
Finalità
1. Al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le capacita e le competenze, attraverso conoscenze
e abilità generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,
le parti si impegnano, ai. sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo
quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004,
nelle more dell'emanazione dei decreti legislative di cui alla legge 28 marzo
2003, n. 53, un'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione
professionale, attraverso l'attivazione di percorsi formativi di durata triennale,
articolati in un primo biennio ed in un successivo anno che conduce a qualifiche
professionali riconosciute a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4 della
presente intesa. Tali percorsi consentono sia di potenziare le capacita di scelta
sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, riconoscibili
al termine di ogni anno al .fine della prosecuzione sia nel percorso di istruzione
sia nel percorso di formazione professionale, anche per permettere i passaggi
tra i sistemi formativi; essi.sono rivolti alle ragazze ed ai ragazzi tenuti
all'obbligo formativo e che, in possesso di licenza media, manifestano la volontà
di accedervi.
Articolo2
Tipologia dell'offerta formativa sperimentale
1. L'offerta formativa sperimentale di cui all'articolo 1 nella Regione Emilia
- Romagna si sostanzia nell'attivazione di percorsi formativi integrati fra
l'istruzione e la formazione professionale, valorizzando le rispettive specificità
e promuovendo al contempo la sinergia fra i. differenti approcci didattici e
pedagogjci.
2. La progettazione dei percorsi integrati è elaborata in comune dalle
istituzioni scolastiche e
dagli organismi di formazione professionale accreditati ed è finalizzata
ad arricchire l'offerta
formativa rendendola più diversificata e flessibile, in grado di rispondere
alle differenti esigenze
degli studenti, al fine di perseguire l'unificante obiettivo di assicurare il
successo formativo a tutti
gli studenti. Tale offerta, che può essere realizzata in tutti gli ordini
e gli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore, comprende elementi
culturali e professionali ed è prioritariamente, ma non esclusivamente,
rivolta agli allievi che al termine del primo ciclo di studi manifestano l'esigenza
di ulteriori approfondimenti in ordine alla prosecuzione del proprio itinerario
formativo e/o intendono rivolgersi, a decorrere dall'a. s. 2003/2004, alla formazione
professionale.
3. L'autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche e degli organismi
di formazione professionale accreditati a realizzare i percorsi integrati a
partire dall'a.s. 2003-2004 si formalizza attraverso la sottoscrizione di apposita
convenzione,.
4. I percorsi integrati presentano alcuni connotati essenziali:
a} Integrazione fra i sistemi. II percorso è progettato congiuntamente,
tenuto conto della pari dignità delle diverse offerte e dei soggetti
formativi dei due sistemi; l'azione formativa si caratterizza per la complementarietà
nell'organizzazione dell'offerta e nelle modalità di svolgimento della
didattica. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale
accreditati condividono metodologie e strumenti di valutazione e sono, in particolare,
corresponsabili della verifica degli apprendimenti e della formalizzazione dei
crediti per i passaggi da un sistema all'altro, nella prospettiva della prosecuzione
del percorso formativo sia nell'istruzione sia nella formazione professionale.
I b} Articolazione del percorso. L'offerta formativa sperimentale che integra
i percorsi scolastici,
nell'ambito della flessibilità didattica e organizzativa di cui all'art.
3, comma 1, si articola
come segue : ...
- il percorso formativo nel primo anno è a forte valenza orientativa,
prevede modalità
di supporto delle motivazioni ed alle scelte (da svolgersi anche attraverso
le
opportunità offerte dalle visite guidate, dalla tecnica di simulazione
di impresa,
dall'osservazione in ambiente lavorativo, dalla diffusione della cultura del
lavoro,
nella prospettiva di valorizzare le relazioni con le imprese - di produzione
e di servizi.
- e con altri soggetti professionali ed istituzionali) e contiene discipline
e attività
inerenti la formazione culturale generale, completate da attività specifiche
di
formazione professionale.
- Nel secondo anno prevede un ampliamento della funzione orientativa e pre-
professionalizzante, nonché un approfondimento delle relazioni con il
mondo del
lavoro, attraverso la realizzazione di stage e di moduli di alternanza scuola-lavoro.
- Al termine del biennio, gli studenti possono scegliere; scelgono se continuare
il
proprio percorso formativo nell'istruzione conseguendo anche crediti spendibili
nel
sistema della formazione professionale, nel qual caso, qualora iscritti all'istruzione
. professionale di Stato, dopo il terzo anno conseguono il diploma di qualifica,
o nella
formazione professionale per conseguire un attestato di qualifica regionale,
riconosciuto a livello nazionale, oltre a crediti spendibili per 1'eventuale
rientro nel
sistema di istruzione. In ogni caso, le istituzioni scolastiche e gli organismi
di
formazione professionale accreditati che realizzano i percorsi integrati si
impegnano
a garantire, dopo il primo anno, il passaggio dall'uno all'altro sistema attraverso
il
riconoscimento dei crediti acquisiti.
c) Modularità. La progettazione modulare si propone come la scelta metodologica
più idonea ad assicurare la certificazione di specifiche competenze,
necessaria per procedere al riconoscimento dei crediti, con conseguente eventuale
passaggio tra i sistemi. I moduli didattici sono riferiti alle competenze generali,
con funzione prevalentemente formativa, alle aree di indirizzo/professionali,
con funzione prevalentemente orientativa, ad interventi trasversali come rinforzo
sul piano relazionale e socializzante, con particolare riferimento alla situazione
di alunni che manifestano condizioni di disagio e di difficoltà.
d) Azioni per l'efficacia dei percorsi. II percorso va progettato e svolto tenendo
conto dei bisogni formativi concretamente rilevati, realizzando azioni di accompagnamento
e di tutoraggio, sostenute da iniziative di formazione congiunta dei docenti
della scuola e degli operator! dell'organismo di formazione professionale coinvolti.
e) Orientamento. L'azione formativa deve essere finalizzata a favorire la crescita
personale e i l'acquisizione degli elementi di conoscenza di sé, degli
altri e del contesto, necessari per compiere scelte consapevoli.
f) Tutoraggio, In tutto il percorso è necessario assicurare un costante
tutoraggio agli allievi, sia per quanto riguarda il sostegno all'apprendimento,
sia per l'azione orientativa/riorientativa, sia per la predisposizione del libretto
formativo personale.
g)
Settori di intervento. I settori nei quali realizzare i percorsi integrati sono
definiti a partire
dalle attuali qualifiche, sia statali che regionali.
Articolo3
Criteri organizzativi per la realizzazione dei percorsi formativi sperimentali
1. Le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli organismi di formazione professionale
accreditati,
progettano i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica
ed organizzativa di cui al DPR
275/1999 ed al D.M. 234/2000. Al fine di realizzare percorsi motivanti e qualificati
per gli studenti
e di assicurare nel contempo l'acquisizione di crediti riconoscibili da entrambi
i sistemi, una quota
del monte ore obbligatorio previsto dai piani di studio dei diversi indirizzi
della scuola secondaria
superiore può essere svolta con metodologie didattiche non tradizionali,
che le istituzioni
scolastiche progettano e realizzano con gli organismi di formazione professionale
accreditati.
2. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del presente protocollo recepiscono
il progetto
didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione
professionale; tale
progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per
proseguire, attraverso il
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, sia nell'istruzione sia nella
formazione professionale.
3. L'offerta formativa sperimentale di cui al presente protocollo è sostenuta
ed accompagnata
dalla Regione Emilia - Romagna attraverso la costituzione di un Comitato scientifico
regionale,
composto di esperti con competenze nell'ambito della formazione professionale,
dell'istruzione e di
tematiche di tipo pedagogico-didattico, integrato con esperti designati dall'Ufficio
scolastico
regionale ed iacaricato di seguire lo svolgimento dell'impianto metodologico
e contenutistico dei
progetti, con particolare riferimento alle fasi di monitoraggio e valutazione.
Articolo
4
Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti
1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e
delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, acquisibili in esito
ai percorsi formativi integrati, la Regione Emilia - Romagna garantisce il progressivo
adeguamento dei percorsi di cui al presente protocollo agli standard formativi
minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti
ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro.
2. La convenzione fra l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale
accreditato relativa ai percorsi formativi integrati stabilisce la preventiva
definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi
tra i sistemi.
Articolo 5
Risorse
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo concorrono,
per l'esercizio finanziario 2003, le risorse assegnate dai MIUR all'Ufficio
scolastico regionale per l'Emilia - Romagna, pari ad euro 609.119,30 a valere
sul fondo di cui alla legge 440/97 per l'obbligo formativo, nonché le
risorse messe a disposizione dai MLPS ed assegnate alla Regione Emilia - Romagna,
pari a euro 6.704.698,00 a valere sul capitolo .7022 del Fondo di rotazione
per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di
cui all'articolo 9, comma 5,
della legge 19 luglio 1993, n. 236.
Articolo 6
Accordi territoriali
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il
successivo accordo tra la Regione Emilia - Romagna e l'Ufficio scolastico regionale
per l'Emilia - Romagna definisce le modalità operative, come previsto
al punto 8 dell'Accordo quadro, facendo altresì riferimento alle procedure
per 1'attivazione del partenariato istituzionale con gli Enti locali e del confronto
con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa.
2. Tale accordo operativo specificherà in particolare le condizioni per
l'integrazione delle risorse nazionali e regionali finalizzate alla realizzazione
dei percorsi integrati, nonché per l'adeguamento delle anagrafi dei giovani
tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni,
anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi
per l'impiego ed alle competenze delle Province.
Articolo 7
Monitoraggio e valutazione
1. Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo sono oggetto
di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto all'art.
4 dell'Accordo quadro ed a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo
3, comma 3 del presente atto.
PER LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L'Assessore alla scuola,
formazione professionale,
università, lavoro, pari opportunità
Mariangela Bastico
PER ILMINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
II Sottosegretario di Stato delegato
PER IL MTNISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
II Sottosegretario di Stato delegato