|
REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO
Indice:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - Finalità della scuola media..
La scuola media nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue
strutture e nei suoi contenuti programmatici è diretta e ordinata
al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli n.3 e n.34
della Costituzione Italiana.
Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola media risponde al
principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione
personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano,
potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della
civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.
La scuola media secondo la legge istitutiva "concorre a promuovere
la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta
dell'attività successiva".
E' una scuola formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di
sviluppo della personalità in tutte le direzioni.
E' una scuola che colloca nel mondo perché aiuta l'alunno ad acquisire
progressivamente un'immagine sempre più chiara ed approfondita
della realtà sociale.
E' una scuola orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto
per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria
identità di fronte al contesto sociale.
ART. 2 - Obiettivi del regolamento.
Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento
della vita della scuola secondo i principi generali fissati dall'art.1
in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi
collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche
(assemblea generale, assemblea di classe, comitato genitori) ed attuare
una reale gestione unitaria.
ART. 3 - Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola.
Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni
all'entrata a scuola, durante la permanenza nella stessa e all'uscita.
Nei modi opportuni e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto,
esso è coadiuvato dal personale collaboratore scolastico.
E' vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della
campana.
L'ingresso a scuola degli alunni e degli insegnanti avviene 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni.
Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno
uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante
uscente o entrante.
Gli alunni che si recano in palestra verranno accompagnati fino all'atrio
dall'insegnante dell'ora precedente, mentre gli alunni che provengono
dalla palestra saranno accolti dai docenti dell'ora successiva in classe.
Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori gli alunni devono
essere accompagnati da un insegnante.
Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno
con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando
di ridurre al minimo inevitabili momenti di non sorveglianza delle classi.
Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà
uscire un solo ragazzo per volta; si cercherà tuttavia di limitare
tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora successiva
all'intervallo. Gli alunni che per necessità devono recarsi in
segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere accompagnati dal
personale ausiliario.
Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo
ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno, secondo le
modalità concordate e deliberate dal Collegio Docenti (uscite A,
B, C per sede "Einstein" e uscite A, B per Sede "Da Vinci").
ART. 4 - Uscite degli allievi dalla scuola per cause
eccezionali o scioperi.
In caso di sciopero il Preside ne dà avviso ai genitori tramite
il diario personale degli alunni. Si seguirà la normativa da contratto.
In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime di presenza all'interno
dell'edificio di bombe, ecc.) il Preside ne dà immediatamente comunicazione
agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari
atti a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far uscire
gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo
la vigilanza dei docenti.
In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza
previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.
ART. 5 - Orario delle lezioni e intervallo.
L'orario di inizio e di fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti
dal Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda
nell'ambito delle proprie aule o dei corridoi ad esse antistanti. E' vietato
invece passare da un piano all'altro, come pure intraprendere giochi pericolosi.
La vigilanza durante l'intervallo è assicurata dai docenti presenti
nell'ora precedente (Sede "Einstein") o dai docenti di corso
(Sede "Da Vinci").
ART. 6 - Visite di istruzione.
Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale
orario scolastico e sono quindi obbligatorie per gli alunni. Dette visite
debbono rientrare in una programmazione educativa-didattica e verranno
portate a conoscenza dei membri del Consiglio di classe per il dovuto
assenso. Di esse si dà comunicazione in Presidenza.
Gli alunni devono essere provvisti del cartellino di riconoscimento rilasciato
dalla scuola. Gli alunni portatori di handicap dovranno essere accompagnati
dal docente di sostegno se non autonomi. In ogni caso rimangono valide
le norme relative al rapporto docente-alunni previste dalla Legge.
torna
su
indice
TITOLO II
COMPORTAMENTO ALUNNI:
Infrazioni - Uscite - Assenze - Ritardi - Giustificazioni.
ART. 7 - Alunni.
Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio
culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle
scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di
ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale culturale
e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli
altri questi scopi.
ART. 8 - Autodisciplina come fondamento
della vita della scuola.
La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi
sociali, che si avvale dell'impegno, dello studio e della ricerca per
promuovere la formazione dell'alunno.
Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica
(docenti, non docenti, alunni, genitori) ad una autodisciplina, che induca
al rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è
dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione.
Tutta l'organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad
una logica promozione che faccia dell'autodisciplina una conquista necessaria.
A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola,
come pure l'essere forniti di tutto il materiale scolastico ed essere
preparati in tutte le materie.
Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione
della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla formazione
dei figli (art.30 della Costituzione Italiana).
ART. 9 - Natura delle mancanze.
E' da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri previsti
dallo Statuto:
1) frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio
(a casa e a scuola senza turbare l'andamento delle lezioni ).
2) Comportamento rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti,
del personale della scuola, dei compagni durante l'orario delle lezioni,
in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività
parascolastiche compresi i viaggi d'istruzione.
3) Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici
per non arrecare danni al patrimonio della scuola.
4) Rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei
fattori che qualificano la vita della scuola.
Inoltre è proibito portare a scuola oggetti estranei all'insegnamento
e pericolosi. Il comportamento degli alunni, anche nelle adiacenze dell'edificio
scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione
nei confronti di persone e cose.
ART. 10 - Applicazione delle sanzioni.
Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte
le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni:
1. Ammonizione privata.
Essa può essere orale o scritta tramite annotazione sul registro
e/o sul diario dell'interessato e può essere inflitta dall'insegnante
e/o dal Preside per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza
abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti non gravi che
turbino il regolare andamento delle lezioni.
2. Censura formale.
Essa viene irrogata dal Consiglio di Classe e comunicata alla famiglia
mediante lettera raccomandata, in caso di infrazioni di una certa gravità,
reiterate e non corrette a seguito dell'ammonizione di cui al punto precedente,
ovvero quando la situazione richieda un intervento disciplinare più
grave di quello previsto al punto 1.
3. Allontanamento dalla comunità scolastica.
Esso è disposto dal Consiglio di Classe ed è previsto:
· fino a 5 giorni per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare
andamento delle lezioni e comunque sempre dopo che il docente o i docenti
interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto
con lo studente e la famiglia.
· oltre i 5 giorni e fino a 15 per gravi offese alle persone, alla
religione di qualunque confessione essa sia, alla morale.
Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido
lo studente o gli studenti responsabili.
Se non è possibile accertare l'autore del danno la spesa sarà
divisa all'interno della classe, del corso o della sede della comunità
interessata, a seconda della tipologia del danno.
Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe possono riguardare la
sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo
o dalle lezioni normali con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni
concordate.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle
famiglie entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione a
un apposito organo di garanzia, interno alla scuola, costituito da due
docenti, che si identificano nei docenti collaboratori del Preside, da
due genitori, che si identificano nel Presidente e nel Vicepresidente
del Consiglio d'Istituto e in un rappresentante del personale ATA che
si identifica nel membro eletto in seno al Consiglio d'Istituto.
L'organo di garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi
abbia interesse anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola
in merito all'applicazione del presente regolamento.
Il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica Periferica (Provveditore
agli Studi) decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori
o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento.
Questo regolamento di disciplina, che è parte integrante del regolamento
d'Istituto, è adottato o modificato sentito il parere del Consiglio
d'Istituto.
ART. 11 - Ritardi - Permessi - Assenze
- Giustificazioni.
I ritardi occasionali sono giustificati dal Preside. I ritardi continuativi
dovranno essere giustificati per iscritto o personalmente dai genitori
al Preside che ne dà comunicazione ai docenti.
Le richieste di uscita anticipata dovranno essere compilate, sui moduli
predisposti, da parte del genitore o da chi è esercente la patria
potestà.
Il genitore o l'esercente la patria potestà od un famigliare da
essi delegato dovrà presentarsi a scuola per ricevere in consegna
l'alunno autorizzato ad uscire anticipatamente.
Le assenze sono giustificate con apposita annotazione sul libretto delle
assenze consegnato ad inizio di ogni anno scolastico dalla segreteria,
previa firma del genitore o dall'esercente la patria potestà.
I periodi di assenza superiori a 5 giorni devono essere giustificati con
certificato medico. Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà
essere ricercata con attenta analisi la causa al fine di garantire un
rapporto corretto tra scuola e famiglia.
ART. 12 - Viaggi di istruzione.
Per tale attività si intendono i viaggi di alunni e docenti di
una o più classi che si protraggono oltre il normale orario scolastico.
I viaggi di istruzione devono essere sottoposti per il parere all'esame
del Consiglio di Istituto. Ai viaggi di istruzione devono partecipare
possibilmente tutti gli alunni della classe. Per i meno abbienti possono
essere previsti contributi da parte della scuola o dei genitori. I docenti
accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare una adeguata
vigilanza sugli allievi. Il numero degli accompagnatori dipenderà
perciò dal numero degli alunni, dal loro grado di autonomia e di
autocontrollo, dall'età, dalle loro condizioni socioculturali,
dalla destinazione.
Per le visite d'istruzione ed i viaggi d'integrazione si fa riferimento
alla normativa dettagliata (Circ. n° 23 del 02.11.2000)
torna su
indice
TITOLO III
USO DI SPAZI - LABORATORI - PALESTRA
ART. 13 - Biblioteche e videoteca.
Nella scuola sono istituite: una biblioteca centrale e le biblioteche
di classe.
Deve essere tenuto uno schedario aggiornato delle opere in dotazione.
La biblioteca centrale si divide in due sezioni: una per il materiale
destinato all'aggiornamento professionale e culturale dei docenti, l'altra
per gli alunni (l'utilizzo è previsto nell'ambito della mattinata).
La biblioteca della scuola deve essere specializzata e, nelle sue dotazioni,
si dovrà tenere conto degli analoghi servizi culturali esistenti
nella città e nella Circoscrizione, così da conseguire la
migliore utilizzazione dei fondi disponibili.
Per un efficace controllo del materiale sono previsti, a fine anno scolastico,
inventari da parte di docenti responsabili.
Le delibere sugli acquisti e sulle norme particolareggiate regolanti il
funzionamento della biblioteca, competono in ogni caso al Consiglio di
Istituto.
ART. 14 - Laboratori e altri spazi.
Per quanto riguarda l'uso e l'accesso ai laboratori e alle aule speciali
vedi art.3.
Gli alunni possono telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando
il telefono della segreteria, solo per segnalare malessere fisico o per
gravi e motivati problemi di altra natura. E' quindi loro vietato telefonare
per farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere
contattati dai familiari se non per casi di importante e urgente necessità.
La fotocopiatrice è intesa come attrezzatura d'ufficio e perciò
utilizzata dal personale idoneo.
E' vietato infine agli alunni l'uso del distributore automatico di bevande
calde.
torna su
indice
TITOLO IV
CONSERVAZIONE STRUTTURE E DOTAZIONI
ART. 15 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni.
Ogni laboratorio ha un responsabile eletto dal Collegio Docenti all'inizio
dell'anno. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale
in dotazione. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di
una certa entità a strutture e dotazioni si provvederà alla
richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In
caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà
l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo.
indice
TITOLO V
MODALITA' Dl COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI
ART. 16 - Uso del diario scolastico.
Si fissa il principio del Diario Scolastico personale come mezzo di comunicazione
privilegiato tra Scuola e Famiglia, in modo che ciascun genitore o chi
ne fa le veci sia coinvolto alla vita della scuola.
Il Diario scolastico deve essere visionato e firmato frequentemente (anche
quotidianamente) dalle famiglie degli alunni. Deve inoltre essere tenuto
in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione.
ART. 17 - Rapporti
con le famiglie.
I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della
scuola, la loro attiva partecipazione si concretizza in questi precisi
momenti:
a) nel consiglio di classe
b) nell'assemblea di classe
e) nell'assemblea generale dei genitori di tutta la scuola
d) nel comitato genitori della scuola
e) nel consiglio di Istituto in qualità di membri e come uditori
I genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo
costante del diario scolastico.
In ogni caso gli insegnanti e il preside auspicano di poter avere contatti
personali con i genitori, soprattutto quando si denota uno scarso profitto
o un comportamento scorretto.
I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo:
· Incontri con le famiglie degli allievi frequentanti le classi
V elementare nel mese di gennaio finalizzati alla conoscenza della Istituzione
scolastica per permettere una consapevole scelta ed illustrare P.O.F.
e Carta dei Servizi.
· Incontri nei Consigli delle classi prime per illustrare le schede
di valutazione dell'alunno e per illustrare la programmazione didattica.
Tali incontri si effettuano nel periodo iniziale della scuola
· Incontri dei Consigli di classe con i genitori per illustrare
la programmazione educativa sia del I quadrimestre che del II quadrimestre,
la situazione della classe, le problematiche educative degli adolescenti
e tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
· Incontri individuali docenti-genitori sia nelle mattine secondo
l'orario di ricevimento degli insegnanti che in due pomeriggi di ricevimento
generale
· Incontri per appuntamento nella mattinata concordati preventivamente
· Incontri per distribuzione schede di valutazione
· Incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti
· Incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato
alla scelta della scuola media superiore.
torna
su
indice
TITOLO VI
CONSIGLIO DI ISTITUTO.
ART. 18 - Consiglio di Istituto.
Il Consiglio d'Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto
previsto dal D.L. 16/4/94 n.297. Per quanto riguarda le competenze si
fa esplicito riferimento agli art.8-10.
ART. 19 - Modalità di elezione
del Presidente e del Vicepresidente.
Dopo aver esperito i tentativi dell'art.10 del DL 16/4/94-297 a parità
di voti ottenuti nella terza votazione, sarà eletto il rappresentante
dei genitori la cui lista nelle elezioni del Consiglio abbia riportato
più voti e che abbia ottenuto più preferenze nella medesima
lista.
Il Consiglio elegge anche un Vice-Presidente fra i genitori componenti
il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione
del presidente.
ART. 20 - Giunta esecutiva.
La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità
previste dall'art.10 del DL 297 del 16/4/94.
Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Preside ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni
prima della seduta o 24 ore prima in caso d'urgenza.
Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari
per aggiornarsi sull'O.d.G.
ART. 21 - Modalità di convocazione
del Consiglio: seduta ordinaria.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Presidenza
della Giunta Esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque
almeno una volta ogni due mesi nel periodo delle lezioni scolastiche,
una volta prima dell'inizio e una volta a conclusione delle medesime,
in seduta ordinaria (possibilmente in orario compatibile con gli impegni
di lavoro dei membri).
Nel restante periodo dell'anno, la convocazione Ordinaria avviene solo
su richiesta della maggioranza dei membri.
ART. 22 - Seduta straordinaria.
Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta:
1. da almeno 1/3 dei suoi membri
2. dalla Giunta Esecutiva
3. dal Collegio degli insegnanti, a maggioranza dei membri effettivi
4. dall'assemblea dei rappresentanti o dal Comitato Genitori eletti in
seno ai Consigli di classe
5. dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli
organismi collegiali a durata annuale
La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'O.d.G.
E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare
o dilazionare la convocazione che comunque non può essere rinviata
per più di 10gg. oltre il termine indicato nella richiesta.
ART. 23 - Avviso di convocazione
del Consiglio.
L'avviso di convocazione del Consiglio, firmato dal Presidente, deve contenere
l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta e deve essere diramato
a cura degli uffici di segreteria ai membri almeno 5gg. prima della riunione;
solo in caso d'urgenza la convocazione è ammessa 2 giorni prima.
L'avviso comunicante la convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere
inviato per conoscenza a tutti i membri dei consigli di classe e affisso
all'albo della scuola.
ART. 24 - Ordine del giorno.
L'O.d.G., formulato dal Presidente, d'intesa con la Giunta, deve sempre
tenere conto di ciò che è emerso nel corso dell'ultimo Consiglio
e delle istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai singoli Consiglieri,
nonché degli argomenti proposti da tutti gli organi presenti nell'Istituto.
ART. 25 - Sedute del Consiglio di
Istituto.
Il Consiglio si riunisce normalmente, nella sede della scuola. L'ordine
di discussione degli argomenti può essere variato dal Consiglio.
Qualora non si riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno, il
Consiglio può autoconvocarsi in seduta stante nel giorno e nell'ora
concordati.
Di regola il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta,
saranno gli stessi presenti a decidere a maggioranza il proseguimento
della seduta o l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programmarsi.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi
(il voto "espresso" non tiene conto degli astenuti). In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
All'inizio di ogni seduta, il Presidente o il segretario dà lettura
del verbale precedente, mettendolo poi in approvazione per la ratifica.
ART.26 - Diritti e doveri dei membri
del Consiglio.
I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere
agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni e farsi copia
degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.
I membri del Consiglio possono usufruire per i lavori del consiglio stesso
dei mezzi in dotazione alla segreteria.
Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Preside
informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle
deliberazioni validamente adottate.
Dopo 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico
su delibera del Consiglio, che provvede alla sua sostituzione, secondo
le norme di Legge.
Inoltre il consigliere decade per dimissioni o per perdita dei requisiti
di eleggibilità.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-Presidente
lo sostituisce a tutti gli effetti.
ART. 27 - Prerogative del Presidente.
Il presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante
il normale orario di servizio, di usufruire dei servizi di segreteria,
di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni
concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione
tutta la relativa documentazione.
ART. 28 - Pubblicità degli
atti.
Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante affissione,
in un apposito albo della scuola.
La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste
di documenti conclusivi, che rappresentano manifestazioni di volontà
o di giudizio del Consiglio.
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10gg.
Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria delle
scuola copia degli atti pubblicati. Non sono soggetti a pubblicazione
gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contrarie
richieste dell'interessato.
ART. 29 - Commissioni di studio.
Il Consiglio di Istituto può nominare una commissione di studio
o di indagine per la conoscenza di dati di fatto, di diritto, tecnici
e regolamentari, utili alla determinazione di successive deliberazioni.
La Commissione è formata da tre o cinque membri scelti fra i componenti
del Consiglio, uno dei quali assume la funzione di coordinatore.
La Commissione presenta la propria relazione alla Giunta esecutiva e/o
al Consiglio, possibilmente entro il termine fissato, quindi cessa la
sua attività.
ART. 30 - Mozioni e proposte conclusive.
Uno o più Consiglieri possono presentare mozioni, intese a stabilire
criteri e modalità per la trattazione di un determinato argomento
o proposte conclusive sull'argomento discusso che vanno redatte per iscritto,
firmate e fatte pervenire al Presidente. Il Presidente incarica quindi
il proponente o uno di essi a leggere e illustrare brevemente la mozione
e le proposta conclusiva secondo l'ordine di presentazione e le allega
al verbale.
Ciascuna mozione o proposta conclusiva viene infine posta in votazione
con le modalità predette e secondo l'ordine di presentazione.
Il risultato delle votazioni sulle mozioni va riportato nel verbale mentre
il testo delle proposte conclusive va trascritto nelle delibere con l'esito
dei voti conseguiti.
ART. 31 - Invito ad esperti esterni.
Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà
di invitare uno o più esperti nella materia da trattare, sia nelle
riunioni del Consiglio che in incontri di altro genere.
Alle sedute del Consiglio d'Istituto, inoltre, possono essere invitati
a partecipare:
a) a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo
nella scuola, con compiti medico, psico-pedagogico, di orientamento (art.10
DL 297 del 16/4/94)
b) i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento
amministrativo, i rappresentanti delle OO. sindacali
Per quanto riguarda l'invito di esperti per attività didattiche
da svolgersi nelle singole classi, la competenza è dei rispettivi
Consigli di Classe. Le richieste dei Consigli di classe vanno presentate
al Preside. Il parere del Consiglio d'Istituto sarà vincolante
solo nel caso che l'attività in programma comporti un onere finanziario
per la scuola.
ART.32 - Uso dei locali e delle
attrezzature scolastiche.
Il Consiglio d'Istituto consente l'utilizzo delle attrezzature e dei locali
della scuola anche al di fuori dell'orario scolastico normale secondo
quanto disposto dall'art.13 della L. n.5 1/7/1977.
ART. 33 - Pubblicità delle
sedute.
La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto prevista dagli
art.2-3-4-5 della Legge n.748/1977, deve avvenire nel rispetto delle seguenti
norme:
alle sedute possono assistere:
a) gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso
b) i membri del Consiglio di Circoscrizione di cui all'art.3 della L.n.273/76
Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione
argomenti concernenti persone.
Le persone che assistono alle sedute come uditori devono prendere posto
nello spazio ad esse riservato, senza ostacolare i lavori del Consiglio
stesso.
ART. 34 - Decadenza per dimissioni
o per sfiducia.
Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d'Istituto
decadono dall'incarico in seguito a dimissioni o per sfiducia espressa
dal Consiglio.
La "motivazione di sfiducia" può essere avanzato nei
confronti dei membri, per iniziativa scritta e motivata da almeno 1/3
dei membri del Consiglio medesimo.
La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della Presidenza
del Consiglio d'Istituto e quest'ultimo deve pronunciarsi, con apposita
votazione, sull'accoglimento o meno della mozione stessa che dovrà
ottenere almeno la maggioranza assoluta degli eventi diritto al voto.
torna su
indice
TITOLO VII
ALTRI ORGANI COLLEGIALI.
ART. 35 - Consigli di classe.
Il Consiglio di classe è convocato dal Preside di propria iniziativa
o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Il
Consiglio di Classe si riunisce, di regola, almeno ogni mese. Le attività
del Consiglio di classe sono quelle previste dalla attuale normativa.
ART. 36 - Assemblea di classe.
All'inizio dell'anno scolastico, la prima convocazione dei genitori delle
singole classi è disposta dal Preside. Successivamente le assemblee
di classe sono convocate dai genitori eletti nei consigli di classe come
previsto dall'art.437 del DPR 31/5/74 n.416.
ART. 37 - Comitato dei genitori.
Come previsto dall'art.15 del DL 297 del 16/4/94 i genitori designati
a far parte dei consigli di classe possono riunirsi in un Comitato dei
Genitori ed eleggere un proprio Presidente, il quale dura in carica per
l'intero anno scolastico, salvo revoca, e convoca e presiede le sedute
del comitato. Può essere designato anche un vice presidente. Per
la funzionalità dei due organismi, C.d.I. e Comitato Genitori,
si ritiene opportuno che la figura del presidente dei 2 organismi non
coincida nella medesima persona.
Per l'elezione del Presidente e del vice presidente si osservano le stesse
modalità stabilite per l'elezione del Presidente e del vice presidente
del Consiglio di Istituto.
All'inizio dell'anno scolastico la prima convocazione di tutti i rappresentanti
di classe, per la decisione di costituire o meno il Comitato dei Genitori
è disposta dal Preside. Tale convocazione deve essere effettuata
appena possibile successivamente alla elezione dei rappresentanti di classe.
Le convocazioni successive del Comitato Genitori sono decise dal Presidente
del comitato stesso o qualora sia richiesto da almeno un terzo dei componenti
il Comitato stesso. Una volta costituito, il Comitato dei Genitori ha
diritto di riunirsi nei locali della scuola, previo accordo con il Preside.
Qualora dalle riunioni del Comitato Genitori emerga una comunanza di istanza
e di proposte da rappresentare con interventi unitari agli organi di governo
della scuola rispettivamente nelle materie di carattere educativo-didattico,
il Presidente del Comitato ha l'onere di farne esposizione scritta al
Consiglio di Istituto o al Collegio dei Docenti a seconda delle distinte
competenze, di tali organi.
Al sensi dell'art.15 del DL 297/94 il comitato dei genitori, a maggioranza,
potrà convocare l'assemblea generale di tutti i genitori della
scuola. Il Comitato dei Genitori scade comunque al termine di ogni anno
scolastico.
ART. 38 - Assemblea generale dei
genitori.
L'assemblea generale dei genitori, a termine dell'art.15 del DL 297/94
deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento
dovrà essere inviato in visione al Consiglio di Istituto. Il Presidente
e il vice presidente dell'assemblea, durano in carica limitatamente alla
durata dell'anno scolastico. Compito del Presidente e del vice presidente
dell'assemblea generale è di convocare l'assemblea dei genitori,
di dirigere i lavori durante le assemblee, di presentare eventuali richieste
decise dall'assemblea generale degli organi collegiali della scuola.
L'assemblea dei genitori può essere convocata anche a richiesta
della maggioranza del comitato dei genitori, ove sia costituito, da1/3
dei genitori.
All'inizio dell'anno scolastico la prima riunione, da tenersi comunque
entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, sarà convocata dal
Consiglio di Istituto.
E' facoltà del Consiglio di Istituto di convocare eventuali altre
riunioni dell'assemblea generale dei genitori.
ART. 39 - Svolgimento coordinato delle attività
degli Organi Collegiali.
Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola,
con gli altri criteri operativi, ognuno degli organi collegiali, fatte
salve le autonomie di competenza attribuitegli dalla legge, opererà
con opportuno coordinamento della propria azione con quella degli altri
organi. A tale riguardo si fissa il principio di un interscambio di informazioni
sulle deliberazioni adottate e sugli indirizzi assunti e reciproca consultazione,
con le modalità di volta in volta ritenute più idonee nel
trattare le varie questioni prese in esame. Gli organi collegiali che
più direttamente sono interessati alla formulazione di proposte
relative all'attività didattica ed alla eventuale sperimentazione
(consigli di classe e collegio docenti) do-vranno programmare, in relazione
alle competenze loro attribuite dalla Legge, la loro attività nel
tempo.
Il Consiglio d'Istituto indicherà i criteri di coordinamento della
attività autonoma di tutti gli altri organi entro due mesi dall'inizio
dell'anno scolastico.
Entro lo stesso termine il Consiglio d'Istituto deciderà per l'eventuale
adattamento del calendario scolastico.
Il Consiglio di Istituto prima di deliberare su questioni di particolare
importanza per la scuola può decidere
di consultare gli altri Organi Collegiali.
torna su
indice
|